FONDAZIONE ARCHIVIO LUIGI NONO ETS

Statuto della Fondazione Archivio Luigi Nono ETS

1. Denominazione

E’ costituita, ai sensi dell’art. 14 codice civile e del D.Lgs 117/2017, la “Fondazione Archivio Luigi Nono”, senza fini di lucro. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore.
A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore la Fondazione userà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “ETS”.

2. Sede

La Fondazione ha sede in Venezia. Essa potrà dotarsi di altre sedi al fine di perseguire le finalità statutarie.

3. Scopo

La Fondazione Archivio Luigi Nono ETS opera in ambito internazionale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel senso di cui all’art. 4, primo comma, D.Lgs. 117/2017 mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale previste dall’articolo 5 primo comma lettera f del D.Lgs 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 mediante il sostegno alla tutela dei beni artistici di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modificazioni, attraverso opere di valorizzazione e
conservazione dei beni medesimi.
In particolare, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la conservazione e la conoscenza delle fonti relative all’opera di Luigi Nono. La Fondazione persegue le finalità sopra citate svolgendo le seguenti attività:

a) l’ordinamento, la catalogazione scientifica, l’acquisto e la conservazione di fonti relative all’opera di Luigi Nono;
b) l’assistenza agli utenti dell’archivio e l’organizzazione di visite guidate;
c) la promozione di convegni, corsi d’interpretazione, seminari di ricerca, conferenze, rassegne video, mostre e manifestazioni simili volte a diffondere ed approfondire la conoscenza delle opere e del pensiero di Luigi Nono;
d) la pubblicazione di studi, cataloghi e fonti, nonché di newsletter periodiche d’informazione sulle attività dell’Archivio;
e) ogni altra iniziativa culturale volta a favorire dette attività.
La Fondazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti consentiti dall’art. 6, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

4. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall’atto costitutivo;
b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio d’amministrazione ad incremento del patrimonio;
c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
d) dai proventi della propria attività che il Consiglio d’amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Mezzi per lo svolgimento dell’attività

Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:
a) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
b) dei redditi del patrimonio e di cui all’art. 4;
c) delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo, non destinate a patrimonio;
d) dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
e) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di amministrazione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori
e collaboratori, amministratori e componenti degli organi della
Fondazione, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto.

6. Organi

Sono organi della Fondazione:
• il Consiglio di amministrazione;
• il Comitato direttivo;
• il Presidente e i Vice Presidenti;
• il Comitato scientifico;
• l’Organo di controllo.

7. Consiglio d’amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di cinque a un massimo di quindici componenti che durano in carica un quinquennio.

La composizione del primo Consiglio d’amministrazione è stabilita nell’atto costitutivo.
In caso di cessazione dalla carica di un componente l’integrazione del Consiglio d’amministrazione avviene per cooptazione da parte dei consiglieri rimasti ancora in carica: i consiglieri così nominati restano in carica per la residua durata del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi dell’attività ed approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, nonché i programmi della Fondazione predisposti dal Comitato direttivo;
b) approva il bilancio dell’esercizio precedente e la relazione annuale sulle attività svolte dalla Fondazione;
c) nomina il Presidente, fino a due Vice Presidenti e gli altri due componenti che costituiscono il Comitato direttivo;
d) determina il numero e nomina i componenti del Comitato scientifico;
e) nomina l’Organo di controllo;
f) delibera sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché sugli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio;
g) approva i regolamenti predisposti dal Comitato direttivo;
l) delibera le modifiche dello statuto da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione nei modi di legge;
m) determina il numero dei componenti del Consiglio d’amministrazione entro il minimo ed il massimo di cui al primo comma del presente articolo.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, con mezzo che ne garantisca la ricezione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
Il Consiglio può riunirsi anche in video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio.
I poteri di rappresentanza attribuiti agli amministratori e le eventuali limitazioni devono risultare da apposita iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

8. Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è costituito dal Presidente, fino a due Vice Presidenti della Fondazione e da altri due componenti nominati dal Consiglio d’Amministrazione.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di un componente del Comitato direttivo il Consiglio di amministrazione provvede all’integrazione e i componenti così nominati restano in carica per la residua durata del Comitato stesso.
Al Comitato direttivo compete l’ordinaria amministrazione e la gestione della Fondazione, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.
In particolare, il Comitato direttivo:
1) predispone entro il 30 novembre i programmi della Fondazione ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione;
2) redige entro il 30 aprile il bilancio dell’esercizio precedente e la relazione annuale sulle attività svolte da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione;
3) amministra il patrimonio della Fondazione secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio di amministrazione;
4) predispone i regolamenti della Fondazione per particolari materie;
5) assume e licenzia il personale della Fondazione e determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato.
Il Comitato direttivo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.
Le riunioni del Comitato direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, con mezzo che ne garantisca la ricezione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Il Comitato può riunirsi anche in video-conferenza o tele-conferenza, alle condizioni e con le modalità previste all’art. 7 per il Consiglio di amministrazione.
Delle riunioni del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione nominato anche al di fuori dei componenti del Comitato.

9. Presidente

Il Presidente rappresenta la Fondazione in giudizio e di fronte ai terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo Statuto, quelli che il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo potranno devolvergli.
Il Presidente dura in carica cinque anni ed è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo e provvede all’esecuzione delle loro deliberazioni.
Nei casi d’urgenza il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti necessari con obbligo di sottoporli, nella prima riunione utile, al Comitato direttivo o al Consiglio di amministrazione, per ratifica secondo le rispettive competenze.
In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente provvederà un Vicepresidente.
In caso di dimissioni il Consiglio di amministrazione provvederà nella prima riunione utile alla nomina del nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

10. Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione fra personalità del mondo della cultura che abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti alle finalità della Fondazione. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di dodici membri. Il Comitato dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Comitato scientifico elabora i programmi di attività della Fondazione e ne cura l’esecuzione, e può proporre ogni iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli scopi statutari.
Il Comitato scientifico nomina tra i propri componenti il Direttore del Comitato medesimo con funzioni di coordinamento. Il Direttore del Comitato scientifico è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo sui programmi culturali della Fondazione.

11. Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina da uno a tre membri dell’Organo di controllo. Almeno uno di essi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e Finanza. Requisiti e funzioni dell’Organo di controllo sono regolati dall’art. 30, D.Lgs. 117/2017e successive modifiche.
Della revisione legale dei conti, in caso di superamento dei limiti di cui all’art. 31, D.Lgs. 117/2017, deve essere incaricato un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, ai sensi del medesimo art. 31, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

12. Esercizio finanziario

L’esercizio della Fondazione coincide con l’anno solare.
Non oltre il mese di aprile dovrà essere redatto il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi, degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio stesso, l’andamento economico e finanziario, nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, secondo le disposizioni degli artt. 13 e 14, D.Lgs. 117/2017.

13. Gratuità delle cariche

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vice Presidente, di componente del Comitato direttivo e del Comitato scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di compensi, se deliberati dal Comitato direttivo, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica.

14. Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo verrà devoluto con le modalità previste dall’art. 9, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

15. Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.