FONDAZIONE ARCHIVIO LUIGI NONO ONLUS

Statuto della Fondazione Archivio Luigi Nono ONLUS

1. Denominazione

È costituita, ai sensi dell’art. 14 codice civile, la “Fondazione Archivio Luigi Nono ONLUS”, senza fini di lucro. La Fondazione userà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” oppure l’acronimo “ONLUS”.

2. Sede

La Fondazione ha sede in Venezia, Giudecca 619, ex convento dei SS. Cosma e. Damiano. Essa potrà dotarsi di altre sedi al fine di perseguire le finalità statutarie.

3. Scopo

La Fondazione Archivio Luigi Nono ONLUS, che opera in ambito internazionale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha per scopo attività di sostegno alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse culturale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la conservazione e la conoscenza delle fonti relative all’opera di Luigi Nono. La Fondazione persegue le finalità sopra citate svolgendo le seguenti attività:

a) l’ordinamento, la catalogazione scientifica, l’acquisto e la conservazione di fonti relative all’opera di Luigi Nono;

b) l’assistenza agli utenti dell’archivio e l’organizzazione di visite guidate;

c) la promozione di convegni, corsi d’interpretazione, seminari di ricerca, conferenze, rassegne video, mostre e manifestazioni simili volte a diffondere ed approfondire la conoscenza delle opere e del pensiero di Luigi Nono;

d) la pubblicazione di studi, cataloghi e fonti, nonché di un bollettino periodico d’informazione sulle attività dell’Archivio;

e) ogni altra iniziativa culturale volta a favorire dette attività.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione delle attività direttamente connesse allo scopo istituzionale e delle attività integrative ed accessorie, purché nei limiti consentiti dalle norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

4. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall’atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio d’amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio d’amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

5. Mezzi per lo svolgimento dell’attività

Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

a) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;

b) dei redditi del patrimonio e di cui all’art. 4;

c) delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo, non destinate a patrimonio;

d) dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;

e) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio per delibera del Consiglio d’amministrazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

6. Organi

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio d’amministrazione;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato scientifico;
  • il Revisore dei conti.

7. Consiglio d’amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’amministrazione costituito da un minimo di cinque a un massimo di quindici componenti che durano in carica un quinquennio.

In caso di cessazione dalla carica di un componente l’integrazione del Consiglio d’amministrazione avviene per cooptazione da parte dei consiglieri rimasti ancora in carica: i consiglieri così nominati restano in carica per la residua durata del Consiglio.

Il Consiglio d’amministrazione ha i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi dell’attività ed approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, nonché i programmi della Fondazione predisposti dal Comitato direttivo;

b) approva il bilancio dell’esercizio precedente e la relazione annuale sulle attività svolte dalla Fondazione;

c) nomina il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo;

d) determina il numero e nomina i componenti del Comitato scientifico;

e) nomina il Revisore dei conti;

f) delibera sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché sugli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio;

g) approva i regolamenti predisposti dal Comitato direttivo;

l) delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione nei modi di legge;

m) determina il numero dei componenti del Consiglio d’amministrazione entro il minimo ed il massimo di cui al primo comma del presente articolo;

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Il Consiglio può riunirsi anche in video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

8. Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è costituito dal Presidente della Fondazione e da due componenti nominati dal Consiglio d’amministrazione.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di un componente del Comitato direttivo il Consiglio d’amministrazione provvede all’integrazione e i componenti così nominati restano in carica per la residua durata del Comitato stesso.

Al Comitato direttivo compete l’ordinaria amministrazione e la gestione della Fondazione, nei limiti fissati dal Consiglio d’amministrazione.

In particolare, Il Comitato direttivo:

  1. predispone entro il 30 novembre i programmi della Fondazione ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’amministrazione;
  2. redige entro il 30 aprile il bilancio dell’esercizio precedente e la relazione annuale sulle attività svolte da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’amministrazione;
  3. amministra il patrimonio della Fondazione secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio d’amministrazione;
  4. predispone i regolamenti della Fondazione per particolari materie;
  5. assume e licenzia il personale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;

Il Comitato direttivo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Le riunioni del Comitato direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della data della riunione per posta o, in caso d’urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Il Comitato può riunirsi anche in video-conferenza o tele-conferenza, alle condizioni e con le modalità previste all’art. 7 per il Consiglio d’amministrazione.

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

9. Presidente

Il Presidente rappresenta la Fondazione in giudizio e di fronte ai terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo Statuto, quelli che il Consiglio d’Amministrazione ed il Comitato direttivo potranno devolvergli.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio d’amministrazione e del Comitato direttivo e provvede all’esecuzione delle loro deliberazioni.

Nei casi d’urgenza il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti necessari con obbligo di sottoporli, nella prima riunione utile, al Comitato direttivo o al Consiglio d’amministrazione, per ratifica secondo le rispettive competenze.

10. Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio d’Amministrazione fra personalità del mondo della cultura che abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti alle finalità della Fondazione. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di dodici membri. Il Comitato dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato scientifico elabora i programmi di attività della Fondazione e ne cura l’esecuzione, e può proporre ogni iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Il Comitato scientifico nomina tra i propri componenti il Direttore del Comitato medesimo con funzioni di coordinamento. Il Direttore del Comitato scientifico è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio d’amministrazione, con voto consultivo sui programmi culturali della Fondazione.

11. Revisione

La gestione della Fondazione è controllata da un Revisore nominato dal Consiglio d’amministrazione. L’incarico, incompatibile con la carica di Consigliere d’amministrazione, è triennale ed è rinnovabile.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, redigerà una relazione al bilancio annuale, potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore dei conti è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio d’amministrazione, senza diritto di voto, quando sono in discussione i bilanci e questioni di competenza del Revisore.

12. Esercizio finanziario

L’esercizio della Fondazione coincide con l’anno solare.

13. Gratuità delle cariche

le cariche di Cosigliere, Presidente, di componente del Comitato direttivo e del Comitato scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di compensi, se deliberati dal Comitato direttivo, per incarichi relativi ad attività ad attività non connesse alla carica.

14. Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15. Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, nonché la normativa vigente in materia di ONLUS.